Si evidenzia che alla TARI non si applica il divieto di aumento stabilito, per l’anno 2016, per tutti gli altri tributi comunali dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari ).
Per l'anno 2021 le scadenze sono le seguenti: 03 settembre 2021 (acconto) - 03 dicembre 2021 (saldo)